Più intensa la tutela delle distanze legali nelle zone sismiche


Alla disciplina sulle distanze legali tra gli edifici viene riconosciuta un’ulteriore inespressa funzione: la tutela dal possibile crollo in occasione di fenomeni tellurici.

La Corte di Cassazione (sent. n.9318/09), infatti, ha stabilito che la distanza legale minima tra gli edifici va rispettata anche se tra gli stessi è stata realizzata una via pubblica: ciò a motivo che “nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l’integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto dei movimenti tellurici…”. Tale pericolo non viene meno “… per la presenza tra due edifici di una pubblica via … ” sicché “… anche in tal caso deve riconoscersi il diritto del proprietario frontista il diritto di far valere dette distanze con l’azione di riduzione in pristino … essendo la normativa antisismica direttamente richiamata dall’art.871, 2° co., c.c.

Inoltre, ai sensi dell’art.872 c.c., la riduzione in pristino, essendo un mezzo di tutela volto ad eliminare le violazioni delle disposizioni sulle distanze nelle costruzioni, può essere riconosciuta ed eseguita in termini meno radicali dell’eliminazione fisica della cosa, attraverso la condanna all’arretramento del manufatto alla distanza prescritta”.