Preliminare di vendita e azione ex art.2932 c.c.: la condanna al rilascio è esecutiva solo col passaggio in giudicato
La sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda ex articolo 2932 c.c., condanna il promittente venditore al rilascio dell’immobile oggetto del preliminare, non è provvisoriamente esecutiva.
L’esecutività della stessa, infatti, è subordinata al passaggio in giudicato.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, SS.UU., n.4059/10 secondo cui la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado – generalmente riguardante le sentenze di condanna – non può trovare applicazione per le sentenze di condanna strettamente dipendenti da una pronuncia costitutiva da considerarsi principale (in questo caso la pronuncia ex art.2932 c.c. che tiene luogo del contratto definitivo non concluso).
Analoga sorte, per il vincolo di sinallagmaticità, riguarda la sentenza di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo di vendita.
“… nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex articolo 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroattività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo. La sentenza di primo grado di accoglimento della domanda ex articolo 2932 c.c. non può pertanto produrre, prima del passaggio in giudicato, proprio quegli effetti del contratto definitivo che è destinato a surrogare: non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti.
Da ciò la conseguente impossibilità di scissione, nelle sentenze ex articolo 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso.
Va precisato che la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta “corrispettiva” – del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva.
Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita. L’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un’alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice – ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare – di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell’effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà.
Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atta del passaggio in giudicata dei capo di sentenza propriamente costitutiva. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale”.
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