Prende fuoco il veicolo in sosta: l’assicurazione paga i danni.


L’assicurazione (RCA) copre i danni provocati dall’incendio del veicolo assicurato, sviluppatosi quando questo era in sosta.

Se è vero che la polizza copre i danni derivanti dalla “circolazione stradale” del veicolo, è parimenti vero che per giurisprudenza consolidata la sosta su area pubblica o ad essa equiparata equivale a “circolazione” dello stesso.

Se ne trova conferma nell’art. 3, n. 9, del codice della strada che definisce la circolazione come il

movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Non può ravvisarsi nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in sosta “… solo allorché l’incendio si sia sviluppato poco dopo l’utilizzo dei veicolo, e quindi per avarie insorte verosimilmente mentre era in movimento” giacché in tal modo si esclude “… nel caso di incendio di veicolo fermo già da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione”.

Questa erronea concezione contrasterebbe col rilievo “… che l’avaria ben può essere insorta per cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali, ad esempio l’usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e di tipi di movimento e di soste) sin dall’epoca di costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualità della stessa, nonché alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto”.

Va osservato, quindi, che l’ultimo comma dell’art. 2054 c.c, attribuisce proprietario (ed agli altri soggetti indicati nella norma, tra cui il conducente) “… la responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s’è detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti di un apporto causale esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.

Anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall’art. 2054, ult. c., allorché essa attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione (ivi compresa la sosta, per le ragioni suddette) sulle pubbliche vie o aree equiparate, ed essa costituisce oggetto dell’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art.1 della L. n.990/69 (attualmente art.122 D.Lgs. n.209/2005) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all’art.2054 c.c.”.

(Cass. n.3108/10; v. anche Cass. n.16895/10)