Presupposti del risarcimento del danno “terminale” (o “da morte”) e stato di incoscienza del danneggiato


Nel caso di danno per morte la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale ccdd. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo. Tale può astrattamente considerarsi anche la sopravvivenza per ventiquattr’ore. Sia il danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.21976/07.

In base alla costante giurisprudenza della Corte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo cd. “terminali” (o “da morte“) in tutti i casi in cui fra il fatto che ha provocato le lesioni e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (vedi ex multis Cass. civ. Sez. III, 1° dicembre 2003 n. 18305 etc.).

Il risarcimento di entrambe le voci di danno può essere negato soltanto ove il tempo di sopravvivenza non sia considerato apprezzabile, ma non è da condividere l’orientamento che ammetterebbe il risarcimento nei soli casi in cui il danneggiato sia sopravvissuto con ridotta capacità psicofisica.

Pertanto non si può escludere che le lesioni sussistano e siano da ritenere consolidate quando ad esse segua la morte, a più o meno breve distanza di tempo. In tal caso il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l’effettiva durata della sua sopravvivenza: trattasi di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)” (vedi Cass. civ, n. 18305/2003; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).

La sopravvivenza per ventiquattr’ore è in astratto idonea a configurare un tal tipo di danno. E’ compito del Giudice di merito valutare se detto periodo di tempo sia sufficiente ad integrare l’oggettiva configurabilità in capo al danneggiato delle menomazioni dell’integrità fisica in cui si concretizza il danno biologico, ovvero l’acquisizione al patrimonio del diritto al risarcimento di un danno trasmissibile agli eredi.

Errato è, poi, l’orientamento che vorrebbe escludere il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale terminali per il fatto che la vittima, essendo rimasta in stato di incoscienza, non avrebbe avuto la possibilità di percepire i danni subiti. Invero il danno biologico, quale lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all’integrità fisica e psichica della persona è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l’abbia e, quanto al danno morale, che quel turbamento ingiusto dello stato d’animo che dà luogo al danno comprende anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza (Cass. civ. n. 18305/2003. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2001 n. 7075; Cass. civ. 6 ottobre 1994 n. 8177)