Primo risarcimento per danni da “fumo attivo”. Danno esistenziale e danno morale soggettivo.
Primo caso di risarcimento danni da “fumo attivo” (Cass. n.22884/07), cioè per i danni patiti da un fumatore in conseguenza della particolare nocività delle sigarette.
Solo il tempo ci dirà se è stata aperta la strada al fronte di ulteriori risarcimenti o se si tratta di una pronuncia senza ulteriori esiti.
Il fatto, invero, risale a quando non esisteva alcun obbligo di stampare sui pacchetti di sigarette le informazioni sulla pericolosità del vizio, obbligo poi introdotto dalla L. n.428/90.
L’annoso problema del nesso causale è stato risolto sulla base della consulenza tecnica che ha riconosciuto il nesso di causalità tra il fumo assiduo di sigarette e il tumore al polmone di cui soffriva il danneggiato.
La Corte di Cassazione ha anche censurato la sentenza impugnata relativamente alla mancata liquidazione del c.d. danno esistenziale.
Nella fattispecie il giudice di appello liquidava al coniuge e al figlio del fumatore deceduto il risarcimento per il danno
essenzialmente morale e consistente nel dolore per la scomparsa nella loro vita di una presenza familiare importante.
Nella predetta motivazione, quindi, non è indicato se il giudice abbia tenuto conto solo delle sofferenze morali degli attori (danno morale soggettivo), danneggiati dalla morte del congiunto, o anche (in tutto o in parte) dei profili di danno non patrimoniale, derivanti dalla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata (danno esistenziale).
L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall’interesse al «bene salute», (protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse, all’integrità morale (protetto dall’art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. 19/08/2003, n. 12124; Cass. n. 8828/2003) che, pur nell’ambito della predetta categoria (danno non patrimoniale) corrispondono a differenti partite risarcitorie.
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