Processi lumaca: precisazioni sulla base di calcolo del danno non patrimoniale
“… Il giudice italiano deve interpretare la legge n. 89/01 in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della legge n. 89 del 2001; qualora ciò non sia possibile ed egli dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., restando escluso che possa procedere alla non applicazione della prima (Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007; in riferimento alla legge in esame Cass. S.U. n. 1338 del 2004);
la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della CEDU non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione, essendo per il primo vincolante l’art. 2, comma 3, lettera a), legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è rilevante soltanto il periodo eccedente il termine ragionevole, in virtù di una modalità di calcolo che non incide sulla complessiva attitudine di della legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 1 1566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007);
i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicali dalla Corte europea, che ha fissato un parametro tendenziale di € 1.000,00/€ 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte, che questa ha l’onere di allegare e dedurre; il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento; il comportamento della parte istante, sicché rileva anche il ritardo e/o la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, la quale non incide sul termine di durata ragionevole, ma bene può essere assunto come sintomo di uno attenuato interesse per la controversia; (per tutte Cass. n. 4572 e n. 1515 del 2009; n. 1630 del 2006), purché motivate e non irragionevoli” (tra le molte, oltre a quelle da ultimo richiamate, si veda Cass. n.6039 del 2009; n. 6898 del 2008);
“… in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare ¡n riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione, deve essere, di regola, non inferiore ad € 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n.16086 del 2009 …. con la precisazione che tale parametro va osservalo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di € 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durala eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno;
le norme disciplinatrici della fattispecie non permettono di riconoscere una ulteriore somma arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia, poiché il giudice europeo ha affermato che una somma più elevata rispetto al suindicato parametro va riconosciuta, qualora la controversia rivesta una certa importanza, facendo un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali, senza che ciò implichi alcun automatismo, significando soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008); quindi, il giudice del merito può attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, restando escluso uno specifico obbligo di motivazione e/o di pronuncia sul punto, da ritenersi quest’ultima implicita nella liquidazione del danno, con la conseguenza che, se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (cosi, tra le altre, Cass. n. 7073, n. 6039 e n. 3515 del 2009; n. 18012 e n. 6898 del 2008)”.
(Cass. n.21840/09)

