Prodotti pericolosi e “vendite a catena”


Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “…nelle cosiddette vendite a catena spettano all’acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica (Cass. civ., Sez. II, 15/04/2002, n.5428; Cass. civ., Sez. II, 06/09/2000, n.11756)”.

Il principio è stato riaffermato in tema di domanda di risarcimento del danno da pubblicità ingannevole derivante dalla vendita di pacchetti di sigarette riportanti la dicitura “LIGHT”. In particolare la Corte di Cassazione ha, tra l’altro, parzialmente accolto uno dei motivi di ricorso censurando la decisione impugnata nella parte in cui accertava la responsabilità del produttore sotto il profilo contrattuale.

(Cass. n.26514/09)