La prova del danno patrimoniale da perdita del congiunto
Il risarcimento del danno patrimoniale futuro subito dai congiunti di un soggetto deceduto in seguito ad un sinistro stradale non si sottrae alle ordinarie regole in materia di onere probatorio.
E’ in sintesi ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza di merito per cui “mancando la prova, sia pure presuntiva, di un nocumento economico subito … per la scomparsa del loro congiunto, non si pone neppure il problema dei parametri da utilizzare per la liquidazione del danno patrimoniale”.
Tale assunto e’ in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte (tra le altre, Cass. n. 6291/2001), “… secondo cui i familiari di una persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito (sinistro stradale), ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, hanno l’onere di allegare e provare che il parente deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia, fornendo la relativa prova sulla scorta di apposite circostanze di fatto collegate al caso di specie”.
(Cass. n.22793/09)

