Pubblicazione non autorizzata dell’immagine a fini pubblicitari e risarcimento del danno
La divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto allorché risponda ad esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Sicché l’utilizzazione televisiva di un filmato, adattata ad un gingle pubblicitario, in assenza del consenso degli aventi diritto, costituisce un illecito fonte di obbligazione risarcitoria a carico sia del responsabile della stazione radiotelevisiva che del committente, tenuti a controllare rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.8838/07) uniformandosi al consolidato orientamento espresso in tema di presupposti di liceità della pubblicazione dell’immagine altrui (v. Cass. n.1503/93).

