Quantificazione dell’assegno di mantenimento: a volte non è sufficiente garantire un tenore di vita superiore alla media


Il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all’aumento delle esigenze economiche dei figli, che sono notoriamente legate alla crescita e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (tra le altre, Cass. n.9915/07; 6197/05; 638/04; 3974/02; 4720/95).

Con tale motivazione la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato l’assegno di mantenimento sulla base di criteri illegittimamente avulsi da specifici riferimenti al tenore della pregressa vita coniugale e meramente correlata ad una non consentita, astratta valutazione di sufficienza dell’entità degli emolumenti a garantire in ogni caso condizioni economiche superiori ad un oggettivo livello medio di vita.

(Cass. n.2191-2009)