RCA e confessione. L’assicurazione e il responsabile condividono la medesima sorte processuale
“L’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo fa necessariamente seguito all’avvenuto accertamento del verificarsi dell’evento incluso nel rischio assicurato.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica tale evento consiste nel fatto colposo dell’assicurato che abbia causato un danno a terzi, ed il relativo accertamento costituisce la fonte dell’obbligazione risarcitoria sia del danneggiante, sia dell’assicuratore.
Se poi si considera che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore e che questi non può opporre al danneggiato neppure le eccezioni fondate sull’invalidità o sull’inefficacia del contratto di assicurazione, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore risulta ancora più strettamente collegata al mero accertamento della responsabilità del danneggiante.
In sintesi, se unico è il fatto che genera la responsabilità, l’accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l’uno e per l’altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un’insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311).
La soluzione adottata dalla sentenza impugnata – che peraltro era condivisa anche da una parte della giurisprudenza di questa Corte, prima dell’intervento delle Sezioni Unite – è stata sollecitata dal fatto che la Corte di merito ha probabilmente ritenuto sospetta, e resa in danno della compagnia assicuratrice, la confessione piena della propria responsabilità, da parte” del danneggiante.
“In questi casi, tuttavia, la soluzione non è quella di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, quanto ai rapporti fra danneggiante e danneggiato, e fra danneggiato e assicuratore, ma è invece offerta dalla corretta interpretazione dell’art. 2733, comma 3, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.).
Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l’assoluzione dell’assicuratore.
Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del disposto di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi”.
Nella fattispecie la sentenza impugnata aveva “ritenuto contemporaneamente provato e non provato – quindi legalmente esistente e legalmente inesistente – il medesimo fatto …” ed aveva “emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilità dell’uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all’accertamento di quel fatto”.
(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 25 gennaio 2008, n.1680)
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