RCA e mala gestio (propria e impropria)


In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione dell’assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell’indennità al danneggiato (che ha facoltà di richiederla a lui direttamente) entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile limitatamente a interessi e rivalutazione tutte le volte in cui l’assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio.

A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, sempre a carico dell’assicuratore, un’ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante/assicurato sul quale sia venuto a gravare l’onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l’indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Il danneggiante può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita “da mala gestio” (cd. “propria“), che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predetta “mala gestio” che l’assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato (cd. mala gestio “impropria”).

Nel rapporto con l’assicurato/danneggiante viene in questione l’ammontare di quanto quest’ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l’assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto.

La responsabilità dell’assicuratore per “mala gestio” nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall’art.1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, trova il suo unico presupposto nella mora e richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi moratori. Quella nei confronti del danneggiante/assicurato (che di per sè non incontra il limite rappresentato dal “massimale di polizza”) si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione, ex art. 1218, in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede – e l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore postula allora anche l’allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del “quantum” sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell’assicurato verso il danneggiato.

In proposito vedasi Cass. n.17831/02, secondo cui la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per “mala gestio” – e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell’indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza – è configurabile solamente nei confronti dell’assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell’assicuratore è viceversa configurabile l’eventuale ritardo ingiustificato nell’adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art.1224 cod. civ. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l’eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l’obbligo dell’assicuratore deriva dall’art. 1917 cod. civ., onde il colpevole ritardo nel versamento dell’indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 cod. civ. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso.

La condanna dell’assicuratore ai sensi dell’art.1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante – che non incontra il limite del massimale -, atteso che quando il danno originario sia inferiore al massimale di polizza il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell’assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione – di valore – a carico del danneggiante con gli effetti dell’obbligazione – di valuta – a carico dell’assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.

(Cass. n.22317/07)