Recesso dal contratto: il consumatore non paga le spese di spedizione


In caso di esercizio del diritto di recesso al consumatore può essere addebitato esclusivamente il costo di spedizione per la restituzione dei beni al mittente (venditore).

In nessun caso possono essergli addebitate le spese di consegna dei beni al consumatore che, se già pagate al momento della consegna, vanno restituite dal venditore entro 30 giorni.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è di recente interrogata sull’interpretazione e la portata dell’art.6 della direttiva 20 Maggio 1997, 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

L’art. 6, n. 2, della citata direttiva impone al fornitore, in caso di recesso del consumatore, un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate da quest’ultimo risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento di queste ultime.

Secondo la Corte “… non emerge né dalla lettera delle disposizioni dell’art. 6 della direttiva 97/7 né dalla loro economia generale che i termini «somme versate» debbano essere interpretati nel senso che essi fanno unicamente riferimento al prezzo pagato dal consumatore, escluse le spese sopportate da quest’ultimo.

Infatti, la direttiva 97/7, conformemente al suo art. 4, opera una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna unicamente per quanto riguarda le informazioni messe a disposizione del consumatore dal fornitore prima della conclusione del contratto. Per contro, in merito alle conseguenze giuridiche del recesso, tale direttiva non opera una siffatta distinzione e si riferisce dunque a tutte le somme versate dal consumatore al fornitore.

Tale interpretazione è anche confermata dalla formulazione stessa dell’espressione «le uniche spese eventualmente a carico del consumatore», utilizzata nella seconda frase del citato n. 2, per indicare le «spese dirette di spedizione dei beni al mittente» …”

“Di conseguenza, emerge da quanto suesposto che i termini «somme versate», di cui all’art. 6, n. 2, prima frase, della direttiva 97/7 si estendono a tutte le somme versate dal consumatore per pagare le spese causate dal contratto …”

La Corte ha così confermato che “… l’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, seconda frase, della citata direttiva autorizza il fornitore ad addebitare al consumatore, in caso di recesso di quest’ultimo, unicamente le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

Qualora le spese di spedizione dovessero parimenti essere addebitate al consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da scoraggiare quest’ultimo dall’esercizio del suo diritto di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso dell’art. 6 della direttiva, come rammentato al punto 54 della presente sentenza.

Inoltre, un siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione l’equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni.

Peraltro, il fatto che il consumatore sia stato informato dell’importo delle spese di consegna prima della conclusione del contratto non può ridurre il carattere dissuasivo che avrebbe l’addebito di tali spese al consumatore sull’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto di recesso.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso”.

(Corte di Giustizia CE, sentenza 15/04/2010, C-511/08)