Il regime patrimoniale della famiglia prevale sulla cd. “comunione di fatto”


“… Nell’ipotesi di allegazione di una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, venendo comunque in rilievo l’esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, co. 2, e 2725, c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quali risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

Salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell’art. 2724, n. 3, c.c. (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 28 maggio 2007, n. 12487; Cass. civ., sez. II, sent. 6 maggio 2002, n. 6480), la controversia tra il preteso acquirente effettivo di un immobile e l’apparente compratore, non può essere risolto, quindi, mediante la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio al quale abbia aderito il venditore (cfr.: cass. civ., sez. n sent. 4 agosto 1997, n. 7187) e, in assenza di una controdichiarazione, la dimostrazione della simulazione non può essere data con il deferimento od il riferimento di un giuramento, non potendo lo stesso vertere, a norma dell’art. 2739, co. 1, c.c., sopra un contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta, e per la medesima ratio mediante un interrogatorio formale, giacché, a prescindere dalla parte alla quale è deferito, la confessione nella quale si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire alla mancanza dell’atto scritto” (Cass. n.4071/08).

Tali principi sono stati di recente confermati anche in merito ad una controversia in cui la moglie (coniugata in regime di separazione dei beni) deduceva la contitolarità della proprietà sulla casa costruita su terreno di proprietà esclusiva del marito. Secondo la Corte, infatti, non sarebbe possibile ricavare la contitolarità del bene dalla sola mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al marito.

Nella medesima pronuncia (Cass. n.21637/09) la Corte ha affermato che la cd. comunione di fatto non vale a mutare il regime patrimoniale della famiglia (nella specie separazione dei beni). Sicché il semplice godimento della casa e la contribuzione al pagamento delle imposte non possono fondare di per sé l’acquisto della comproprietà dell’immobile perché attengono all’organizzazione della vita familiare che si sono dati i coniugi.