La responsabilità ex art.2055 c.c. è solidale quando vi è unicità del fatto dannoso
“In tema di obbligazioni solidali, giusta la puntuale previsione di cui all’art. 1306 c.c. la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori (comma 1).
Gli altri debitori – peraltro – possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi (comma 2)”.
“… Come noto, in contrapposizione all’art. 2043 c.c., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il fatto dannoso, sicché, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà .
Deriva, da quanto precede, che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 15 luglio 2005, n. 15030).
In altri termini, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14 gennaio 1996, n. 418)”.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione (S.U. sent. n.16503/09) cassando la sentenza di merito che aveva invece stabilito che il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, aveva facoltà ai sensi dell’art. 1306, comma 2 c.c. – di opporre al creditore la sentenza passata in giudicato “… così giovandosi dell’accertamento, ormai irretrattabile, fatto nei rapporti con gli altri condebitori solidali, in forza del quale il danno, per metà , deve restare a carico della vittima, senza possibilità di rivalsa nei confronti degli altri condebitori”.
La pronuncia era stata occasionata dalla domanda di risarcimento danni avanzata dai genitori di un minore, rimasto coinvolto in un incidente stradale, nei confronti del Ministero e del Comune “… quanto al primo, per avere omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il minore, e, quanto al secondo, per avere il conducente del pulmino lasciato il ragazzo sulla strada senza consegnarlo ai genitori o ad altri familiari” sul presupposto di una sentenza passata in giudicato di condanna nei confronti del solo proprietario dell’auto investitrice e della Compagnia di Assicurazioni.

