Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia: gli orientamenti più recenti


In tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. ha dato luogo, da molto tempo, a contrasti e divergenze tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: controverse, in particolare, sono state per lungo tempo la esatta individuazione della natura della responsabilità prevista dalla norma esame (se si tratti, cioè, di colpa presunta o responsabilità oggettiva), e il suo esatto ambito applicativo (se, cioè, l’art. 2051 c.c. si applichi ai soli danni causati da cose pericolose, ovvero anche alle ipotesi in cui la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella causazione del danno: come nel caso di cadute, scivolate, urti contro ostacoli fissi, e simili).

Nel 2007 su talune delle questioni appena indicate si è registrata la conferma degli orientamenti più recenti, sì da denotare un superamento dei passati contrasti. Su altre, per contro, restano talora opinioni parzialmente non coincidenti.

Così, dopo che per lungo tempo la Corte di cassazione aveva ritenuto che quella prevista dalla norma ora citata fosse non già un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una ordinaria ipotesi di colpa presunta (in tal senso, ex aliis, la sentenza n. 11264/95), può ritenersi ormai assestato l’opposto orientamento secondo cui quella prevista dall’articolo 2051 c.c. non è un’ipotesi di colpa presunta, ma una vera e propria fattispecie di responsabilità oggettiva. Da ciò, la conseguenza che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa, ma è necessario dimostrare la concreta esistenza del caso fortuito, che peraltro può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto della stessa vittima. Questo orientamento è stato ribadito dalla sentenza n.2536/07, nella quale si è affermato ancora una volta che la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Escluso dunque che il custode possa sottrarsi a responsabilità semplicemente dimostrando di essere stato diligente nella custodia della cosa, egli resta onerato – per evitare il risarcimento – dalla prova che l’evento sia imputabile ad un caso fortuito tale da spezzare il nesso causale, il quale può consistere:

  1. in un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo (in tal caso il danno è prodotto dal fattore estraneo, non dalla cosa), In applicazione di tale principio, è stata esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario di un fondo per i danni causati al fondo confinante dalle acque reflue, essendo rimasto accertato che l’irregolare deflusso delle acque era dovuto alla realizzazione da parte del terzo di un muro che ne aveva provocato l’accumulo e, quindi, la tracimazione nel terreno del danneggiato (sentenza n.14609/07). Tuttavia il fortuito autonomo, per escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento. In base a tale principio è stata ritenuta sussistente la responsabilità del proprietario di un fondo per i danni causati al vicino dalla propagazione di un incendio, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse avuto inizio in un terzo fondo ed avesse poi invaso il fondo del convenuto e, successivamente, quello dell’attore (sentenza n.17471/07);
  2. in un fattore esterno del tutto eccezionale che renda la cosa antecedente eziologico del danno (c.d. fortuito incidentale): in tal caso la causa diretta del danno è la cosa in custodia, ma per effetto del fattore esterno che ha inciso su essa.

Il fortuito incidentale può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, allorché questa non si attenga a norme di comune prudenza. In applicazione di tale principio, è stata esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di un impianto sciistico per le lesioni occorse ad uno sciatore che, procedendo a velocità non adeguata, non era riuscito ad arrestarsi tempestivamente al termine della pista, collidendo contro una struttura in muratura adibita a ricovero di un trasformatore elettrico (così, ancora, la sentenza n.2536/07). In applicazione di questo principio è stata esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario di un albero le cui foglie, cadendo sul fondo altrui e non raccolte dal proprietario di quest’ultimo, avevano ostruito i condotti di scarico delle acque reflue (sentenza n.17493/07).

fonte:Rassegna Civile 2007 (www.cortedicassazione.it)