Responsabilità del condominio per danni provocati dall’impresa appaltatrice (culpa in eligendo)


La scelta, da parte del Condominio, di un appaltatore assolutamente inidoneo, integra una violazione della regola di cautela imposta dal canone generale di cui all’art.2043 c.c. e – pertanto – è fonte di responsabilità civile nei confronti del danneggiato.

La cd. “culpa in eligendo” come tale, deve essere provata da colui che la invoca. Ogni valutazione deve essere necessariamente riferita al momento della scelta, cioè ex ante alla verificazione del fatto dannoso. Il Giudice, in particolare, deve accertare se al momento della scelta dell’impresa, questa effettivamente manifestasse caratteristiche tali da evidenziare la sua assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto di appalto. La sussistenza della “culpa in eligendo”, quindi, non può essere accertata attraverso una valutazione ex post, cioè esclusivamente sulla base della verificazione di un fatto dannoso imputabile all’impresa appaltatrice.

(Cass. n.25173/07)