Responsabilità del datore per infortunio sul lavoro


1. Natura contrattuale della responsabilità e riparto dell’onere probatorio.
La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda. di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).

La regola sovrana in tale materia, desumibile dall’art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi:

  1. la fonte (negoziale o legale) del suo diritto;
  2. il danno;
  3. la riconducibilità del danno al titolo dell’obbligazione;

A tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di provare il proprio adempimento, o che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell’applicare tali fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, la Corte di cassazione ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall’uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell’onere, di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all’attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087, tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di sicurezza nell’apprestamento delle opere provvisionali.

La formulazione che si rinviene in alcune pronunce della Suprema Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l’applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l’affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l’allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.

La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile. Vi è però una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi, e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l’art. 1218 (e l’art. 2087) cod. civ. pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell’onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l’assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione con sentenza n.9817/08 ha affermato il seguente principio di diritto:

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

2. Il concorso di colpa del danneggiato
Alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l’art. 1218 cod. civ. le altre regole civilistiche sull’inadempimento dell’obbligazione, ed in particolare l’art. 1227, comma 1, cod. civ. sul concorso di colpa del creditore, e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l’istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della integrità psico fisica.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione individua la responsabilità del debitore dell’obbligo di sicurezza in termini molto severi, e può essere così riassunta:

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedirle l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell’infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta” (Cass. 17 aprile 2004 n. 7328).

3. Le qualità professionali del danneggiato
Le qualità professionali di un lavoratore (nella fattispecie un caposquadra), tenuto ad una particolare diligenza e sorveglianza sull’operato degli altri lavoratori della squadra, possono indurre il giudice del merito ad una particolare valutazione del suo concorso causale ad un infortunio a proprio danno, ma non ad escludere l’incidenza causale su tale infortunio dell’operato di altri lavoratori non dipendenti dal medesimo caposquadra, del cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.

Cass. n.9817/08