Responsabilità del produttore: difetto del prodotto e onere della prova
L’art. 1 della L n.224/88 lega la speciale responsabilità del produttore all’esistenza di un nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto. Il difetto, quindi, costituisce un prerequisito della responsabilità che spetta al danneggiato provare secondo il principio generale sull’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. secondo cui, cioè, è posto a carico di colui che intende fare valere un diritto l’onere di provare gli elementi costitutivi dello stesso.
Senonché l’avvenuta prova del nesso di causalità tra il danno e l’utilizzazione o la detenzione del prodotto da parte del consumatore danneggiato non può essere considerato un inequivoco elemento di prova del difetto del prodotto. Non è difettoso, infatti, ogni prodotto dalla cui detenzione o utilizzazione è derivato un danno o che di per sé presenti una qualsiasi attitudine a produrlo. L’art. 5 della predetta legge, infatti, definisce difettoso non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione:
- al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione
- alla sua presentazione
- alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite
- all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
- ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
In altre parole il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall’art. 5 della predetta legge o ad altri elementi in concreto valutabili, nell’ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia. (vedi Cass. n.6007/07)

