Responsabilità dell’insegnante e della scuola per danno patito dall’allievo. Regime probatorio


In tema di responsabilità degli insegnanti per i danni patiti dagli allievi durante le ore di lezione, la Corte di Cassazione (sent. n.8067/07) ha ribadito il proprio orientamento ormai consolidato, secondo cui la colpa dell’insegnante è presunta tanto nel caso in cui il danno sia stato causato da altro allievo o da un terzo, quanto nell’ipotesi in cui sia stato proprio l’allievo a causare il danno a se medesimo.

Nel primo caso, infatti, la vittima (ovvero i suoi genitori) potrà invocare nei confronti dell’insegnante la presunzione di colpa di cui all’art. 2048, comma 2, c.c.;

Nel secondo caso, inquadrato nell’ambito di una responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale per violazione delle obbligazioni assunte in seguito dell’accoglimento della domanda d’iscrizione (cass. S.U. n.9346/02), troverà applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 1218 c.c.

In sostanza incombe comunque sull’obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato stesso, mentre alla controparte compete di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.