La responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni causati da impianti pericolosi
“L’art. 82 del d.p.r. 27 marzo 1955 in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, enuncia … che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni.
Non si può ovviamente rimproverare al datore di lavoro di non avere utilizzato strumenti tecnici all’epoca inesistenti, ma il risultato della maggior possibile sicurezza deve essere nondimeno garantito.
Qualora poi non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono certo farsi gravare sul lavoratore infortunato. La responsabilità conseguente all’inosservanza dell’art. 82 cit. – norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall’art. 2087 cod. civ. – è (anche) una responsabilità oggettiva … dovendo gravare sull’impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all’eventuale pericolosità dei macchinari di cui essa si avvalga, per l’esercizio della sua attività e nel suo interesse.
Solo la responsabilità oggettiva, infatti, garantisce una certa efficacia dissuasiva dall’uso di mezzi o attrezzature pericolose, facendo gravare i costi degli incidenti sull’impresa che tali mezzi utilizza, anziché sui lavoratori o sui terzi danneggiati”.
Inoltre non è prospettabile la violazione dell’art. 6 d.p.r. 547 del 1955 “… ove non ne risultino dimostrati i presupposti di fatto: cioè che il dipendente infortunato non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza a disposizione o li abbia negligentemente manomessi; che non abbia informato il datore di lavoro degli eventuali difetti degli stessi, che si sia intromesso in mansioni e attività non di sua competenza, ecc.”
Né può venir meno la responsabilità del datore di lavoro giacché manca “…la prova di avere impartito al dipendente l’espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone; di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori; di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato, rendendolo edotto della mancanza di mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto, come prescritto dall’art. 4 lett. b) e c) d.p.r. 547, secondo cui il datore di lavoro deve rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi (lett. b); deve inoltre disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (lett. c).
Se è vero che mezzi tecnici dell’epoca non consentivano di garantire l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge, particolarmente accurate avrebbero dovuto essere le disposizioni del datore di lavoro circa il divieto per i dipendenti di intraprendere date attività, o le istruzioni impartite al fine di renderli edotti dei rischi a cui erano esposti e dei mezzi per evitarli.
A proposito dell’applicazione dell’art. 115 d.p.r. 547/1955 si è affermato che il principio per cui i macchinari utilizzati dall’impresa debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza va coordinato con le disposizioni degli art. 4, 68 e 72 dello stesso d.p.r., la prima delle quali impone al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull’attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano infortuni; nonché con la già richiamata disposizione dell’art. 2087 cod. civ., concernente l’ulteriore e più ampio obbligo di provvedere alla tutela delle condizioni di lavoro (Cass. civ. 30 gennaio 1985 n. 633)”.
In ogni caso “…la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell’evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle, cautele e della vigilanza prescritte per l’utilizzazione delle macchine (cfr. Cass. civ. 10 dicembre 1981 n. 6542; Cass. civ. 26 maggio 1981 n. 3453)”.
(Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25 Febbraio 2008, n.4718)

