Responsabilità per furto in appartamento con passaggio da un’impalcatura


Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione

nell’ipotesi di furto in appartamento ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio, è configurabile, a carico del proprietario di quest’ultimo, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile, la quale può essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo o della colpa esclusiva del danneggiato.

Tale orientamento è stato ribadito di recente con sentenza n.4591/08.

Il caso di specie si caratterizza per il fatto che l’edificio attiguo era di proprietà del Comune

ente preposto al governo del territorio, alla sicurezza ed alla viabilità cittadina

Secondo la Corte, quindi,

il giudice doveva necessariamente valutare che così poderose strutture poste a servizio delle opere da svolgersi sull’edificio comunale, con restrizione della pubblica via, formazione di tunnel di passaggio ed appoggi su edifici privati non potevano sfuggire al potere d’autorizzazione e di controllo dell’amministrazione municipale. Si tratta insomma, di quella doverosa ingerenza che esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni possibile esenzione da responsabilità per l’ente committente.