Responsabilità del produttore
Recentemente, una delle multinazionali leader mondiale della produzione di giocattoli, ha ritirato dal mercato circa 20 milioni di esemplari dei suoi prodotti. La ragione è allarmante. I giocattoli in questione, infatti, sono stati trattati con un’eccessiva quantità di vernice al piombo, pericolosissima per la salute dei bambini, o presentano piccoli magneti facilmente ingoiabili dagli stessi.
La causa profonda di questo allarmante fenomeno va individuata nella massiccia delocalizzazione della produzione in Cina, non accompagnata dai controlli necessari ad assicurare standard di sicurezza paragonabili a quelli europei. Si tratta invero dell’ultimo capitolo di una triste saga che ha seguito, di recente, l’allarmante caso di un noto dentifricio contraffatto e trattato con solventi e veleni e quello delle batterie da cellulare di una conosciutissima marca di telefoni cellulari.
Neanche a dirlo si preparano una pioggia di azioni per il risarcimento del danno. Vale la pena, quindi, illustrare un sintetico quadro della normativa applicabile in materia.
La responsabilità del produttore
I prodotti difettosi possono provocare danni, nei casi più gravi anche lesioni personali a chi se ne serve. Secondo la normativa sulla responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224 del 24.05.1988 ora recepito negli artt.114 ss. del Codice del Consumo), il produttore è tenuto a risarcire al consumatore i danni provocati dal suo prodotto difettoso. Ciò vale anche allorché non risulti o non sia provato l’elemento soggettivo della colpa. La responsabilità del produttore è, pertanto, una “responsabilità oggettiva”.
Cosa si intende per produttore
Attesa la frequente difficoltà di stabilire chi sia esattamente il produttore di un determinato bene, giacché numerosi sogegtti sono coinvolti nel processo produttivo, la normativa in materia facilita la posizione del danneggiato qualificando come produttore non soltanto chi ha fabbricato il prodotto finito, ma anche colui che ha prodotto un componente o una materia prima destinata a ulteriori processi produttivi.
Produttore è, quindi, il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima.
Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione.
Si considera comunque produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
E’ sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
La responsabilità del fornitore
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Cosa si intende per prodotto
La normativa in parola si applica a tutti i beni mobili (esclusi i prodotti agricoli) e all’elettricità. E’ opinione diffusa che anche il software (cioè i programmi applicativi per il computer), costituiscono un “prodotto”. Sono escluse le costruzioni, in quanto beni immobili.
Quando il prodotto può dirsi difettoso
Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie e quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
- il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Onere della prova
L’onere della prova spetta al danneggiato, ovvero al consumatore. Questi deve provare tutti i presupposti della responsabilità (danno, difetto e nesso di causalità) tra utilizzo del prodotto difettoso e danno subito. Non è richiesta, come si è detto, la prova della colpa (o del dolo) del produttore.
Prescrizione e decadenza
Il diritto al risarcimento si estingue in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
Il diritto al riscarcimento si estingue, altresì, dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.
Esclusione di responsabilità
Esistono anche casi in cui la responsabilità è esclusa, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte a un prodotto difettoso, ad esempio quando:
- il danno materiale non superi i 387,34 Euro. Nessun limite è previsto per il danno alla persona
- il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore, ma rubato e rivenduto;
- il difetto è insorto solo dopo l’immmissione sul mercato da parte del produttore, p.es. a seguito di una riparazione. In questo caso il consumatore deve rivolgersi all’officina o laboratorio che ha effettuato la riparazione;
- il prodotto è stato fabbricato solo per l’autoconsumo e non è destinato alla vendita;
- il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante.

