Retroattività della pronuncia relativa all’assegno di mantenimento dei figli in regime di separazione
L’assegno liquidato per i figli sia nei giudizi di separazione, sia di modifica delle condizioni di separazione, decorre dalla domanda (da ultimo Cass. 7 gennaio 2008, n. 28), in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall’art. 445 cod. civ. (Cass. 20 maggio 1993, n. 5749; 15 maggio 1986 n. 3202), nonché dell’altro secondo il quale gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento (Cass. 22 ottobre 2002, n. 14886; 11 aprile 2000, n. 4558; 20 agosto 1997, n. 7770; 8 gennaio 1994, n. 147; 26 ottobre 1983 n. 6322).
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno per i figli maggiorenni, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale al momento della domanda – salvo che il giudice non ritenga, motivatamente, di graduare la modifica, da tale momento, nel tempo – vada contemperata con i principi d’irrepetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni (desumibili dall’art. 447 cod. civ. e art. 545 c.p.c.), nel senso che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni, non più dovute in base alla sentenza di modificazione delle condizioni di separazione, non sarà più tenuto a corrisponderle, con la conseguenza che contro di lui non potrà agirsi esecutivamente (vedasi Cass. 10 ottobre 2003, n. 15164).
(Cassazione n.28987-2008)

