Revisione dell’assegno: non rilevano i fatti preesistenti alla separazione


“… In caso di separazione personale fra i coniugi, le condizioni della separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 156, comma 7, cod. civ., possono essere modificate qualora sopravvengano giustificati motivi, attraverso il ricorso alla procedura camerale prevista dagli artt. 710 e 711 c.p.c. Questa disciplina è applicabile analogicamente anche alla separazione consensuale.

Va pertanto ribadito l’insegnamento di Cass. 5.3.2001, n. 3149, secondo la quale la citata normativa va interpretata nel senso che la sentenza di separazione dà luogo a un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio; così come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l’atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione.

Oggetto della procedura camerale, pertanto, è l’accertamento della esistenza dei giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Del tutto estranei a tale oggetto sono i vizi della sentenza di separazione, o dell’accordo posto a base della separazione consensuale, così come l’intento simulatorio delle parti, sottostante a tale accordo.

Infatti la procedura camerale in questione è prevista dal combinato disposto degli artt. 156, comma 7, cod. civ. e 710 c.p.c. in relazione alla separazione giudiziale, riguardo alla quale è adottabile solo ove la sentenza di separazione sia passata in giudicato, cosicché i giustificati motivi previsti dall’art. 156 non possono attenere a vizi della sentenza, ovvero ad intese simulatorie ad essa sottostanti. Ne deriva che, applicandosi l’art. 156, comma 7, in via analogica alla separazione consensuale, i giustificati motivi non possono attenere a vizi dell’accordo di separazione, o alla sua simulazione, costituendo presupposto giuridico del ricorso in via analogica a detta procedura camerale proprio l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, restando quindi l’allegazione degli eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, rimessi al giudizio ordinario, secondo le regole generali.

Tale insegnamento è stato ribadito, più in generale, da Cass. 8.5.2008, n. 14188, che ha affermato che in materia di assegno di mantenimento i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell’assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si è già ricordato, la pronuncia sull’assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”

(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 17 Giugno 2009, n.14093)