Revocatoria ordinaria, prova della “scientia damni” e rilevanza della parentela tra debitore ed acquirenti
“In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendosi, tra l’altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti” (Cass. Sez. II, Sent. n. 2748/05)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damnii, qualora parte sia una società, “(…) va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall’art. 1391 c.c., applicabile all’attività delle persone giuridiche” (Cass., Sez. III, n. 15265/06).
Applicando questi principi, Cass. n.8735/09 ha confermato la sentenza della Corte territoriale che revocava l’atto di vendita di un immobile. La Corte, in particolare, accertava la sussistenza del requisito della scienza damni considerato il saldo debitorio della società venditrice, pari a quasi due miliardi di lire, e applicata la “(…) presunzione di conoscenza di tale indebitamento da parte dei contraenti, avendo stipulato l’atto i due amministratori per la venditrice mentre degli acquirenti – tutti figli di uno degli amministratori – due, per loro stessa ammissione, svolgevano attività lavorativa presso la società”.

