La revocazione del fondo patrimoniale


  1. revocatoria del fondo patrimoniale
  2. condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria
  3. pregiudizio alle ragioni del creditore
  4. requisito soggettivo

1. Revocatoria del fondo patrimoniale
La costituzione del fon­do patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. volta a tutelare il creditore rispetto agli at­ti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo avuto di mira nel compimento dell’atto di­spositivo.

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’articolo 167 c.c., che va compresa tra le conven­zioni matrimoniali, comporta invero, in presenza di fi­gli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. Essa limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate con­dizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta o dif­ficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti il fondo, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni,- a pre­scindere dalla relativa fonte.

torna su

2. Condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocato­ria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in re­vocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimo­niale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo; nella ricorrenza, in capo al de­bitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consa­pevolezza che, con l’atto di disposizione venga a dimi­nuire la consistenza delle garanzie spettanti ai credi­tori.

L’azione revocatoria ha la funzione non solo di rico­stituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permetter­gli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sic­ché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza del­l’azione esecutiva diretta a far valere la detta garan­zia (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).

In presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale, vi è l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei dispo­nenti, anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi, giacché essa non può considerarsi integrare l’adempimento di un dovere giu­ridico non essendo obbligatoria per legge, pertanto ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria sono ne­cessarie e sufficienti le condizioni anzidette di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c.

torna su

3. Il pregiudizio alle ragioni del creditore
Avendo l’azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritener­si sussistente l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito, sicché per l’integrazione del profilo og­gettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita del­la garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficien­te che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il peri­colo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo.

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del credi­tore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore, e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pe­ricolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosi­tà di una futura azione esecutiva.

Il riconoscimento dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richie­de soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltan­to il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di pro­vare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di am­pie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revoca­zione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profi­lo, dell’eventus damni.

torna su

4. Requisito soggettivo
Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901, 1° co. n. 1, c.c. è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l’atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente invero il dolo generico, sostanziantesi nella mera pre­visione del pregiudizio dei creditori.
Come non si è mancato di porsi del pari autorevol­mente in rilievo in dottrina, ad integrare l’animus no­cendi previsto dalla norma è da ritenersi invero suffi­ciente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credi­to del revocante ovvero la maggiore difficoltà od in­certezza nell’esazione coattiva del credito medesimo per il creditore). Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo al­lega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giu­dice di merito, ed è incensurabile in sede di legitti­mità in presenza di congrua motivazione.

(cassazione n.24757/08)

torna su