La revocazione del fondo patrimoniale
- revocatoria del fondo patrimoniale
- condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria
- pregiudizio alle ragioni del creditore
- requisito soggettivo
1. Revocatoria del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo avuto di mira nel compimento dell’atto dispositivo.
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’articolo 167 c.c., che va compresa tra le convenzioni matrimoniali, comporta invero, in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. Essa limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti il fondo, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni,- a prescindere dalla relativa fonte.
2. Condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo; nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
L’azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
In presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale, vi è l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi, giacché essa non può considerarsi integrare l’adempimento di un dovere giuridico non essendo obbligatoria per legge, pertanto ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni anzidette di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c.
3. Il pregiudizio alle ragioni del creditore
Avendo l’azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito, sicché per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore, e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Il riconoscimento dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’eventus damni.
4. Requisito soggettivo
Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901, 1° co. n. 1, c.c. è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l’atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente invero il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori.
Come non si è mancato di porsi del pari autorevolmente in rilievo in dottrina, ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo per il creditore). Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.
(cassazione n.24757/08)

