Riconoscimento tardivo e assegnazione del cognome al figlio minore


L’art. 262, comma 1, c.c., statuisce al primo camma che

“il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre”

L’articolo statuisce quindi, al secondo comma, che

se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.

Statuisce, infine, al terzo comma, che

“nel caso di minore età del figlio il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre”.

Come la Corte di Cassazione ha di recente affermato (Cass. n.15953/07), la ratio della norma è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell’interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona.

Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13/94, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l’identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell’art. 22 Cost., anche ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l’art. 262 c.c. va interpretato alla luce di tali principi.

Sulla base di essi la Corte di Cassazione, riguardo al primo comma dell’art. 262, ha statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può – a sua scelta – valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta.

Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza del terzo comma dell’art. 262, dal giudice, che dovrà valutare l’interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell’esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell’ambito dell’ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell’interesse del minore, all’uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass. 1° agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).

Nella specie la Corte territoriale, aderendo in diritto a tali principi, ribadisce che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il mantenimento del solo cognome materno d’origine viene tutelato, nell’ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o

“quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere”.

Nella pronuncia posta all’attenzione della Corte di cassazione è stato accertato che la tenera età della bambina e

“le sue limitate esperienze di vita non sono tali da rendere ormai cristallizzato un preciso patrimonio personale e sociale rispetto al quale il cognome sia già divenuto, nell’ambiente di appartenenza, autonomo segno distintivo della sua identità personale, rispetto al quale ogni variazione (o, meglio, aggiunta) potrebbe risultare controproducente”.

In tale contesto la Corte del merito ha valutato, escludendo ogni automatismo, l’interesse della minore ad aggiungere al cognome materno quello paterno sottolineando – anche alla luce dell’esistenza di significativi rapporti fra il padre naturale e la minore – gli aspetti positivi di tale associazione, in relazione all’opportunità per la minore di associare a sé anche nel cognome la figura paterna, giungendo alla conclusione che, assumendo il cognome paterno, la bimba non verrà privata di alcun elemento della sua personalità ma, anzi, otterrà più completa definizione della propria identità.

(Cass. n.15087/08)