Riduzione della clausola penale: rileva l’interesse sussistente al momento della stipula
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l’apprezzamento sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio e’ incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’articolo 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. 6158/2007; 7528/2002; 6380/2001).
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non e’ la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto; la valutazione va riferita al momento in cui si e’ concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché ove essa risulti adeguata all’interesse del creditore all’adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l’eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l’interesse del creditore o l’entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell’inadempimento (Cass. 10626/2007).
Nella specie la Corte di Cassazione (sentenza n.15468/09) ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione di merito che ha escluso l’eccessività della penale considerato l’interesse patrimoniale del creditore alla tempestiva esecuzione della prestazione pattuita alla luce dell’economia del contratto e alla conseguente incidenza derivante dal ritardato adempimento della controparte sull’equilibrio del sinallagma funzionale.

