Risarcibile il danno per l’attribuzione del numero telefonico errato


Il contratto di attivazione dell’utenza telefonica è un contratto a forma libera e si perfeziona – coerentemente con le regole generali in materia di conclusione del contratto – nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione del destinatario.

“E’ ben vero che l’art.3 D.M. 8 settembre 1988, n.484, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico, dispone che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell’attivazione dell’impianto. E tuttavia tale disposizione, in quanto contraria alla regola codicistica per cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma diversa (art.1325 c.c.), nonché al generale principio consensualistico che presidia la materia contrattuale, per cui il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti legittimamente manifestato (artt. 1325 e 1326 cod. civ.), non  può appuntare deroghe alla norma codicistica, trattandosi di una norma di rango inferiore”.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione n.7997/10, la quale ne ha concluso anche che sono risarcibili, pertanto, i danni derivanti dalla diffusione del numero telefonico errato avvenuta prima dell’attivazione della linea.

Nella specie veniva lamentata l’attribuzione ad un professionista di un determinato numero telefonico che veniva dallo stesso opportunamente pubblicizzato e la successiva arbitraria sostituzione dello stesso.