Risarcimento a carico del FGVS: non è necessaria la denuncia


Chi viene investito da un veicolo non identificato può ottenere il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGSV) anche se non ha presentato denuncia contro ignoti. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.18532/07.

Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso dei familiari di un ragazzo quindicenne che nel settembre del ’91 fu travolto e ucciso, a Rocca Piemonte, in provincia di Salerno, da un’auto che non si era neanche fermata per soccorrerlo. I testimoni non erano riusciti ad individuare il numero di targa, quindi l’investitore era rimasto non identificato. La famiglia non aveva presentato denuncia contro ignoti. E questo aveva comportato il rifiuto del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Secondo la Corte l’omessa denuncia del fatto non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, da se stessa a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto. A nessuna delle due opzioni (denuncia/omessa denuncia), quindi, è consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica. Entrambe la evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche della singole fattispecie concrete, non suscettibili di tipizzazioni astratto.