Risarcimento al terzo trasportato: l’interpretazione conforme a costituzione


il Giudice di pace di Montepulciano – nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati da un trasportato in un incidente stradale – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente.

Invero la nuova disciplina, rappresentata dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore.

Secondo il rimettente tale disciplina stravolge i canoni classici e tipici della responsabilità civile. Il danneggiato non ha, infatti, alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro;

Secondo il rimettente, con la legge di delegazione 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), si intendeva tutelare il consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i princípi generali di risarcimento dei danni, con la conseguenza che la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti, laddove, invece, il censurato art. 141, al pari dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, non prende assolutamente in considerazione tali soggetti, ma i danneggiati. Con l’imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento del danno non a chi è responsabile dello stesso in base al codice civile, bensì alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di alcuna responsabilità, anche in via meramente residuale, il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge di delegazione;

Il codice delle assicurazioni avrebbe altresì ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dal momento che costoro non dovranno più neppure essere convenuti in giudizio e non saranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato. Difatti l’art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 nei soli confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 dello stesso codice oltre che con i princípi generali dell’ordinamento giuridico), ed ovviamente della compagnia del responsabile civile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento, visto il richiamo operato all’art. 148.

Veniva dedotta, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il terzo trasportato può agire, ai sensi dell’art. 141, nei soli confronti dell’assicuratore del proprio vettore e non anche nei confronti di altri eventuali responsabili, nonché dell’art. 24 Cost., per esservi lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, la quale non potrà efficacemente tutelarsi, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, visto e considerato che detto altro conducente, qualora operi l’art. 149 codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia, con la conseguenza che la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141.

La Corte Costituzionale (con ordinanza n.206/08) ha respinto tutte queste censure a motivo che il giudice rimettente non ha adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

In altre parole l’ordinanza della Corte ha indirettamente sottolineato la possibile sussistenza di un’interpretazione diversa delle norme censurate, sicuramente conforme a costituzione, secondo cui il terzo trasportato ha il diritto di agire in giudizio sia nei confronti della Compagnia assicurativa del vettore (ex art. 141 D.Lgs. n.209/05), sia – alternativamente o cumulativamente – nei confronti del responsabile civile e della relativa Compagnia in ossequio alle disposizioni fondamentali in tema di responsabilità civile.