Risarcimento del danno al trasportato senza cinture di sicurezza. Il trasporto dell’infermo in ambulanza

Afferma la giurisprudenza in materia di danno al trasportato che qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi. Pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).

In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cassazione civile n. 4993 dell’11 marzo 2004).

Tuttavia, proprio la ipotesi della formazione del consenso alla circolazione in condizioni di insicurezza, con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro e l’accettazione dei relativi rischi che risulta, rende inapplicabile il predetto orientamento nell’ipotesi di trasporto in autoambulanza di un infermo.

Vi è da considerare infatti che il personale addetto all’ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale.

Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell’autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l’adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell’infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza. Ciò potrebbe semmai ipotizzarsi nel caso in cui il rifiuto del trasportato e il conseguente rifiuto del personale sanitario ad effettuare il trasporto si risolvesse in un rischio ancora più elevato per la salute dell’infermo che, per esempio, deve essere trasportato con urgenza in ospedale per ricevere delle cure.

Questo non vuoi dire che non possa comunque ipotizzarsi un concorso di colpa del trasportato il quale è pur sempre tenuto a un dovere di cooperazione con il personale sanitario che gli impone di rispettare le disposizioni impartite e l’adozione delle misure di sicurezza predisposte e quindi, ad esempio, a non slacciare di sua iniziativa le cinture di sicurezza, durante il viaggio e all’insaputa del personale addetto all’ambulanza. Uguali considerazioni devono farsi per la persona che viaggia accanto all’infermo per la sua responsabilità derivante dalla posizione, scorretta, assunta all’interno dell’ambulanza.

Sotto il profilo probatorio va tenuto conto che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 cod. civ. , per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cassazione civile n. 4954 del 2 marzo 2007).

(Cass. n.23851-2008)

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