Risarcimento del danno da compromissione psichica della sessualità

Con una decisione del 2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto la definizione di “danno biologico” contenuta nel codice delle assicurazioni.

“Si tratta di definizione autentica, attribuita dal legislatore che non ha – tuttavia – carattere innovativo, ma è semplicemente ricognitiva della giurisprudenza consolidata di questa Corte e della Corte Costituzionale.

La stessa è pertanto applicabile anche alle controversie relative a fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge.

(…) quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 1987 n. 561) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona.

Certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione, ma nessuno ormai nega (v: da ultimo Cass. SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572 e Cass. 3^ sez. civile 12 giugno 2006 n. 13546) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa (Cass. n. 2311 del 2 febbraio 2007)”.

(tratto da Cass. n.13547/09)

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