Risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessi

Per liquidare l’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito il giudice deve effettuare una duplice operazione (Cass. n.3747/05).

Rivalutazione
Innanzitutto va reintegrato il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In altre parole si deve provvedere alla rivalutazione del credito, cioè alla trasformazione dell’importo del credito originario in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Normalmente questa operazione viene effettuata avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall’Istat (applicando l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Danno da ritardo (interessi)
In secondo luogo, dovrà calcolarsi (se dedotto e dimostrato, naturalmente) il cd. danno da ritardo. In questo caso potrà essere utilizzato il metodo consistente nell’attribuzione degli interessi (c.d. compensativi), da calcolare secondo i criteri già fissati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/95), secondo cui gli interessi (ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale) vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.

In altre parole, per il primo anno gli interessi si calcolano sulla somma non rivalutata, per il secondo anno si calcolano sulla somma rivalutata secondo gli indici Istat dell’anno di riferimento, e così via …

In alternativa sarebbe possibile calcolare gli interessi legali prendendo come base l’importo che risulta dalla rivalutazione della somma originaria secondo la media degli indici Istat degli anni di riferimento. In relazione a questa seconda operazione, nella pratica risultano corretti sia il metodo che calcola gli interessi dalla data del fatto sull’importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultante dalla rivalutazione, sia quello che pone come base del calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio.

Scorporo degli acconti
Nel caso di riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo mediante l’attribuzione degli interessi, in ipotesi in cui sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione (ipotesi ricorrente nella specie), di questi il giudice deve tenere conto, senza che peraltro possa farsi riferimento al criterio dettato dall’art. 1194 c.c. (secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi), che vale esclusivamente per le obbligazioni di valuta (Cassazione n. 5707/97; n. 2115/96; n. 6228/94). Al riguardo, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione risultano riconosciuti due metodi.

Secondo un primo metodo, dall’importo rivalutato del credito originario va detratta la somma pagata in acconto, previa sua rivalutazione e quindi deve procedersi al calcolo degli interessi, secondo i criteri dettati dalla sentenza n.1712/95 da computare sull’intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell’evento dannoso al versamento dell’acconto, e sulla somma residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione dell’acconto alla data della liquidazione (sent. n. 6228/94; n. 12452/03).

Secondo un altro metodo, più semplice, si procede invece a devalutare alla data del fatto sia l’acconto che il credito risarcitorio rivalutato, a detrarre il primo dal secondo ed a procedere quindi al computo degli interessi sulla differenza secondo i ridetti criteri (sent. n. 12452/03).

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