Risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad errore diagnostico
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, con riferimento ad una fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato diagnosticato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transazionale, Cass. n.1511/07 ha affermato il principio secondo cui va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o pecunia doloris, quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona.
Nella specie l’attore aveva impostato la sua domanda risarcitoria a titolo di colpa professionale (errore diagnostico e conseguente terapia inadeguata) e che il Tribunale l’aveva qualificata come domanda di responsabilità contrattuale sia nei confronti del medico che dell’ente pubblico gestore del servizio sanitario (ASL), argomentando sul piano dell’articolo 2236 c.c. la Corte d’Appello rigettava la domanda sotto il profilo della mancanza del nesso causale tra errore nella diagnosi e terapia applicata in ragione del fatto che, in caso di esatta diagnosi, avrebbe dovuto essere applicata la medesima terapia.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’assenza del nesso causale impedisce il risarcimento del danno patrimoniale ed del danno biologico ma non può precludere il risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo e, cioè, il patema d’animo cagionato non dalla terapia asseritamente errata ma dalla diagnosi sbagliata con cui era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale.
In tale quadro si ripropone il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla responsabilità contrattuale.
La Corte di Cassazione, quando ha dichiarato la risarcibilità del danno non patrimoniale come figura distinta dal danno morale soggettivo o pecunia doloris in caso di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, si è limitata ad affermare che quando una siffatta lesione si verifichi
il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il danno non sia configurabile come reato” (Cass. n.8827/03 in un caso proprio di responsabilità medico professionale)
E più di recente, con riguardo alla responsabilità da demansionamento e, quindi, di natura contrattuale, ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale alla luce dell’articolo 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di rispettare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro (Cassazione S.U. n.6572/06).
La Corte ha proseguito su questa linea interpretativa, anche in considerazione della particolare natura del rapporto professionale che si instaura tra il medico ed il paziente che, a differenza degli altri rapporti con professionisti nei quali risalta in via esclusiva o di gran lunga prevalente l’aspetto economico, investe il paziente nella sua totalità psico fisica. In altri termini, poiché l’intervento del medico riguarda non tanto o non solo la fisicità del soggetto ma la persona nella sua integrità (si cura non la malattia ma il malato), è ragionevole ritenere che eventuali errori diagnostici compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona, specie se l’errore, come nel caso di specie, riguarda la diagnosi di malattie assai gravi e comunque in grado di pregiudicare grandemente la serenità del paziente per le sue prospettive infauste e quindi ansiogene.

