Risarcimento da prospetto infedele: decide il giudice italiano


Quando si tratti di risarcimento del danno scaturente dalla cattiva gestione di fondi sussiste la giurisdizione del giudice del luogo fisico dell’avvenuta offerta.

La Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza della nazionalità delle società e banche coinvolte o il Paese del libro soci o quello dove è stato redatto il prospetto non veridico.

Secondo la Corte la responsabilità da prospetto non veridico “… nasce all’atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false e/o fuorvianti, onde l’azione illecita va a consumarsi, esaurendo la sua carica offensiva, nel luogo in cui il prospetto stesso viene ad essere diffuso: così evitandosi proprio quella “babele di pronunce” pur da più parti paventate, conseguenti alle insormontabili difficoltà di individuazione, sul piano concettuale e fattuale, del luogo di redazione del medesimo, a meno di non volerlo dire meccanicamente coincidente con la sede dell’emittente”.

Viene così valorizzata la tutela dei consumatori, coinvolti in casi di cattiva gestione di fondi da parte di Banche o società estere, i quali potranno adire il giudice italiano quando il prospetto infedele sia stato per l’appunto consegnato in Italia.

(Cass. ord. Sez. Unite Civ. n.8034/11)