Risarcimento del danno derivante dal fatto-reato: prescrizione più lunga anche se non c’è querela


Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno mutato il precedente orientamento (espresso da  Cass. n.5121-2002) in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato.

La Corte ha affermato che, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento.

E’ condizione necessaria, tuttavia, che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale (sinteticamente indicato nell’art.2947, comma 1, c.c., nella locuzione “giorno in cui il fatto si è verificato”) la Corte ha riaffermato i principi già fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze n.576/08, n.580/08, n.581/08, n.582/08 con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della responsabilità causale del danno sofferto.

(Cass. Sez. Un. n.27337-2008)