Rumori molesti: per ottenere il risarcimento va provato un danno alla salute
“Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza … in ordine alla possibilità di configurare il danno in re ipsa arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’attuale ricorrente avesse l’onere di provare – in concreto – la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.
La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall’onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri fastidi naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.
La decisione della Corte romana è del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso nè il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa – in cui la presunzione si riferisce solo all’an debeatur che presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale – permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).
In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato in re ipsa.
Sotto altro profilo, va anche in questa sede ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. – espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. – dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. 13288 del 7 giugno 2007).
Sulla base di tali premesse … può affermarsi che, ai fini del risarcimento del danno derivato da immissione da rumore, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto e che il danno deve essere escluso anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi come nel caso di specie – la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute del molestato”.
(Cass. n.25820/09)

