Sbarca in Italia la Class action


Si è consumata una svolta epocale per quanto concerne il nostro diritto processuale e i rapporti tra consumatori e aziende.

Con il voto di fiducia al Senato, l’emendamento alla Finanziaria 2008 che disciplina l’azione collettiva risarcitoria («disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori», comunemente definita class action) è stato approvato in via definitiva. E’ riconosciuto, quindi, il diritto dei consumatori di partecipare a cause collettive contro società fornitrici di beni o servizi.

L’azione collettiva dovrà essere promossa dalle associazioni di consumatori ed utenti nei confronti di società fornitrici di beni e servizi, ed essere necessariamente finalizzata alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme purché detti obblighi siano conseguenza, alternativamente:

  • di atti illeciti commessi nello svolgimento di un rapporto giuridico fondato su un contratto per adesione (art.1342 c.c.);
  • di atti illeciti extracontrattuali;
  • di pratiche commerciali illecite;
  • di comportamenti anticoncorrenziali.

sempreché detti atti ledano una pluralità di consumatori ed utenti.

L’eventuale sentenza di accoglimento che chiude il giudizio sarà sostanzialmente assimilabile ad una sentenza di condanna generica. Il Giudice determina i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. Contestualmente alla pubblicazione viene costituita presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione, cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere affinché, dedotti i presupposti fissati in sentenza, possano ottenere la concreta liquidazione di quanto dovuto.

In caso di inutile esperimento della conciliazione ogni consumatore potrà agire giudizialmente, anche eventualmente con un procedimento monitorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza e la liquidazione dell’importo dovuto.

La diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. Contestabile è la disposizione per cui la nullità potrà essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo e non anche dai singoli consumatori ed utenti.