Sdoppiamento degli effetti della notifica e decorrenza del termine di costituzione in appello
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Ciò in quanto ha ritenuto “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile” a soggetti diversi dal notificante stesso.
Con la successiva sentenza n. 28 del 2004 la stessa Corte costituzionale ha ribadito il principio generale secondo il quale va distinto il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ai fini delle decadenze a carico del medesimo, dal momento di perfezionamento della notifica anche per il destinatario, fermo restando che “la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario”.
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già statuito (Cass. 26 febbraio 2008, n. 4996; 21 maggio 2007, n. 11783; 11 maggio 2007, n. 10837; SS.UU. 13 gennaio 2005, n. 458; Cass. 8 settembre 2004, n. 18087; 14 luglio 2004, n. 13065; 17 luglio 2003, n. 11201) che la distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell’avvenuta notificazione. Tali pronunce sono state emesse, specificamente, le prime tre proprio riguardo al termine per la costituzione dell’appellante, le altre riguardo al termine per il deposito del ricorso per cassazione, termini con riferimento ai quali è stato affermato che la notificazione deve ritenersi perfezionata, ai fini dell’inizio del loro decorso, anche per il notificante (appellante o ricorrente) dal momento del perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell’ultimo dei destinatari della notificazione. Analogo orientamento ha assunto, riguardo ai termini per il deposito del ricorso, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6774).
Detto orientamento appare conforme alla “ratio” delle decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno inteso unicamente evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, essendo restato fermo il principio che il consolidamento della notifica per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini, quali quelli per la costituzione in appello o il deposito del ricorso, i quali richiedono il perfezionamento dell’intero processo notificatorio, essendo correlati ad adempimenti che lo presuppongono (così, in particolare, Cass. 21 maggio 2007, n. 11783 cit.).
Principio, quest’ultimo, sancito espressamente dall’art. 4, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ma avente valenza generale, secondo il quale i termini che decorrono dalla notificazione si computano dalla data di consegna dell’atto al destinatario (alla quale va equiparata la sua conoscenza legale da parte del notificando ai sensi del successivo art. 8). Normativa rimasta ferma anche dopo che la legge n. 263 del 2005, modificando il previgente testo dell’art. 149 c.p.c., vi ha aggiunto un terzo comma con la statuizione – attuativa di quanto statuito dalla Corte costituzionale e pertanto da interpretarsi in relazione alla sua ratio nei sensi sopra indicati – secondo la quale “la notifica si perfeziona,per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Sulla Base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “La distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell’avvenuta notificazione, poichĂ© il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello o il deposito del ricorso per cassazione”.
(Cass. n.27010-2008)

