Se non c’è l’informativa sul diritto di recesso il giudice può dichiarare nullo il contratto
“… il diritto comunitario, in via di principio, non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame di tale motivo li obblighi ad esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti, basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda (v. in tal senso, in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C‑430/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 22, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 36).
20 Tale limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e che, pertanto, il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso (v. citate sentenze van Schijndel e van Veen, punto 21, nonché van der Weerd e a., punto 35).
21 Si deve quindi determinare, in primo luogo, se la disposizione comunitaria di cui alla causa principale, ossia l’art. 4 della direttiva, possa essere considerata come basata su siffatto interesse pubblico.
22 In proposito è necessario osservare che, come risulta segnatamente dal quarto e quinto ‘considerando’, la direttiva è volta a tutelare il consumatore contro i rischi derivanti dalle circostanze specifiche inerenti alla conclusione dei contratti fuori dei locali commerciali (sentenza 10 aprile 2008, causa C‑412/06, Hamilton, Racc. pag. I‑2383, punto 32), i contratti in parola sono caratterizzati dalla circostanza che è di regola il commerciante a prendere l’iniziativa delle trattative e che il consumatore non si è per nulla preparato ad una vendita a domicilio, in particolare confrontando la qualità e il prezzo proposti con altre offerte.
23 È considerando tale squilibrio che la direttiva assicura la tutela del consumatore disponendo, in primis, a suo favore un diritto di recesso. Questo diritto, infatti, mira proprio a compensare gli svantaggi risultanti per il consumatore da una vendita fuori dei locali commerciali, attribuendogli la possibilità , durante almeno sette giorni, di valutare gli obblighi che derivano dal contratto (v., in tal senso, sentenza Hamilton, cit., punto 33).
24 Al fine di rafforzare la tutela del consumatore in una situazione in cui è colto di sorpresa, la direttiva richiede, inoltre, all’art. 4, che il commerciante informi per iscritto il consumatore del suo diritto di rescindere il contratto nonché delle modalità e condizioni relative all’esercizio del diritto di cui trattasi.
25 Infine, dall’art. 5, n. 1, della direttiva risulta che il termine minimo menzionato di sette giorni va calcolato a partire dal momento in cui il consumatore ha ricevuto dal commerciante l’informazione in questione. Siffatta prescrizione, come la Corte ha avuto l’occasione di precisare, si spiega con la considerazione che, se il consumatore non ha conoscenza dell’esistenza di un diritto di recesso, si trova nell’impossibilità di esercitarlo (sentenza 13 dicembre 2001, causa C‑481/99, Heininger, Racc. pag. I‑9945, punto 45).
26 In altre parole, il sistema di tutela configurato dalla direttiva presuppone non solamente che il consumatore, in quanto parte debole, disponga del diritto di rescindere il contratto, ma anche che abbia contezza dei propri diritti venendone espressamente informato per iscritto.
27 Di conseguenza occorre constatare che l’obbligo d’informazione ex art. 4 della direttiva riveste un ruolo centrale nell’economia generale della stessa, in quanto garanzia essenziale, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, di un esercizio effettivo del diritto di recesso e, pertanto, dell’effetto utile della tutela dei consumatori voluta dal legislatore comunitario.
28 Una disposizione del genere, di conseguenza, concerne l’interesse pubblico che, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 20 della presente sentenza, può giustificare un intervento positivo del giudice nazionale al fine di supplire allo squilibrio esistente fra il consumatore e il commerciante nell’ambito dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali.
29 Si deve pertanto considerare che, qualora il consumatore non fosse stato debitamente informato circa il suo diritto di recesso, il giudice nazionale adito può far valere d’ufficio la violazione delle disposizioni dell’art. 4 della direttiva.
30 Ciò posto, al fine di risolvere la questione sottoposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca, è necessario, in secondo luogo, apportare alcune precisazioni relativamente alle conseguenze derivanti da una siffatta violazione e, più specificamente, dalla possibilità per il giudice nazionale adito di dichiarare la nullità del contratto concluso senza osservare l’obbligo d’informazione di cui trattasi.
31 A tale proposito la Corte ha avuto l’occasione di precisare che, se l’art. 4, terzo comma, della direttiva attribuisce agli Stati membri la responsabilità di disciplinare gli effetti del mancato rispetto dell’obbligo d’informazione, i giudici nazionali investiti di una controversia fra singoli, devono, dal canto loro, interpretare, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva, il complesso delle norme nazionali per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito (v. in particolare, in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, causa C‑350/03, Schulte, Racc. pag. I‑9215, punti 69, 71 e 102).
32 In tale contesto va rilevato, da un lato, che la nozione di «misure appropriate per la tutela dei consumatori» cui si riferisce l’art. 4, terzo comma, della direttiva riconosce alle autorità nazionali un margine discrezionale quanto alla determinazione delle conseguenze da trarre dalla mancanza d’informazione, purché questa discrezionalità sia esercitata in conformità dello scopo principale della direttiva al fine di preservare la tutela riconosciuta ai consumatori in condizioni adeguate con riferimento alle circostanze distintive del caso di specie.
33 D’altro lato, occorre parimenti ricordare che la direttiva procede ad un’armonizzazione minima, poiché, stando ai termini dell’art. 8, essa non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato (v., in tal senso, sentenza Hamilton, cit., punto 48).
34 Di conseguenza, una misura, come quella considerata dal giudice del rinvio, consistente nel dichiarare la nullità del contratto controverso può qualificarsi «appropriata», ai sensi del menzionato art. 4, terzo comma, in quanto sanziona l’inosservanza di un obbligo il cui rispetto, come illustrato ai punti 26 e 27 della presente sentenza, è essenziale ai fini della formazione della volontà del consumatore e della realizzazione del livello di tutela voluto dal legislatore comunitario.
35 Va infine precisato che, da un lato, siffatta conclusione non esclude affatto che altre misure possano ugualmente assicurare il livello di tutela in parola, come, ad esempio, la riapertura dei termini applicabili in materia di recesso dal contratto, in modo da consentire al consumatore di esercitare il diritto attribuitogli dall’art. 5, n. 1, della direttiva. D’altro lato, il giudice nazionale adito potrebbe altresì dover tenere conto, in talune circostanze, della volontà del consumatore di non voler far valere la nullità del contratto in discussione (v., per analogia, sentenza 4 giugno 2009, causa C‑243/08, Pannon GSM, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33)”.
Per tali motivi la Corte di Giustizia delle Comunità Europeeha dichiarato che: “L’art. 4 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali non osta a che un giudice nazionale dichiari d’ufficio la nullità di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva a causa della circostanza che il consumatore non era stato informato del suo diritto di recesso, anche qualora detta nullità non sia mai stata fatta valere dal consumatore dinanzi ai giudici nazionali competenti”.
(Corte di Giustizia CE, sentenza del 17.12.09, C-227/08)

