Separazione consensuale: deducibilità della simulazione e dei vizi del consenso
La Corte di Cassazione (Cass. 5 marzo 2001, n.3149; Cass. 4 settembre 2004, n.17902) ha affermato che, applicandosi l’art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i “giustificati motivi” che autorizzano il mutamento delle condizioni di separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati.
Ne deriva che, rispetto all’atto di separazione omologato, né gli eventuali vizi del consenso né la sua eventuale simulazione sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 c.p.c.
Infatti costituisce presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato sicché la denuncia degli eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.
E’ pacifica, infatti, la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, natura che non è contraddetta dalla necessità di un’omologazione dell’accordo in cui non può ravvisarsi una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, rappresentando invece la procedura ed il decreto di omologazione soltanto condizioni di efficacia del sottostante accordo tra coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento più penetrante).
Alla luce di ciò deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità -non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.
(Cass. n.24231/07)

