Separazione consensuale: validità dei negozi familiari e rapporti col decreto di omologazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14 del 5 gennaio 1984 (relativa ad un caso in cui la pattuizione di un maggior contributo economico del marito – a titolo di spese per la governante dei figli minori – era intervenuta anteriormente all’omologazione e non era stata trasfusa nel relativo verbale) ha negato la possibilità degli accordi “familiari” a latere sul rilievo che l’accordo di separazione consensuale appartiene alla categoria dei negozi che hanno la loro sede necessaria nel processo, onde gli oneri del coniuge si esauriscono in quelli concordati nel verbale omologato, i quali possono essere modificati successivamente soltanto per l’intervento di fatti nuovi e con la procedura dettata dagli artt. 710 e 711, ultimo comma, c.p.c.
La Suprema Corte, successivamente, è addivenuta, con le più recenti sentenze n. 2270 del 24 febbraio 1993 e n. 657 del 22 gennaio 1994, ad un approfondito riesame della questione, giungendo alla conclusione differenziata secondo cui:
- le modificazioni pattuite dai coniugi “successivamente” all’omologazione, trovando fondamento nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dai richiamati artt. 710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. (così, successivamente, anche Cass. 11 giugno 1998, n. 5829);
- le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi “antecedentemente” o “contemporaneamente” al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di “non interferenza” (perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell’accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo, di disciplina “secondaria”) o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 c.c. (così, successivamente, anche Cass. 28 luglio 1997, n. 7029).
(Cass. n.20290-2005)

