Separazione e modifica dell’assegno di mantenimento


Secondo quanto stabilisce l’art. 156 c.p.c., per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, tali da mutare il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione.

Non basta, a tal fine, il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio.

(Cass. n.11478/08, Cass. n. 11720/03, Cass. n.13666/99).