Separazione senza figli: l’assegnazione della casa familiare va decisa di comune accordo
In caso di separazione senza figli, l’assegnazione della casa familiare non può essere stabilita dal giudice ma deve essere decisa di comune accordo dai coniugi. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.6979/07) precisando che tale regola vale sia nell’ipotesi che la casa coniugale sia in comproprietà fra coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge.
La Corte ha avuto modo di aggiungere che l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui e’ cresciuta, sicché non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli art. 156 c.c. e art. 5 della L. n. 898/70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni. L’orientamento contrario, che pure si fa strada alle volte nella giurisprudenza di merito, è basato su un’interpretazione estensiva dell’art.156 c.c. che, però, è stato più volte contraddetto dalla Suprema Corte (ex multis v. Cass. n. 13747/03, 5857/02, 9073/00, 24407/07)
I Giudici, inoltre, hanno confermato che, stante l’assenza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

