Sforzo non straordinario: l’infortunio va indennizzato
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro “… comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilitĂ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilitĂ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piĂą di tre giorni”.
“Costituisce insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta dall’art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità dell’infortunio, che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione”.
“La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere piĂą gravose e rischiose per il lavoratore attivitĂ in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti”.
(Cass. n.27831/09)

