Si azzuffano fuori dalla discoteca: il gestore risarcisce le lesioni
Uscendo dalla discoteca due giovani si azzuffano nello spiazzale antistante al locale, finendo contro una bassa staccionata. Uno di essi precipita sulla sottostante strada riportando lesioni gravissime (80% di invalidità).
Alla società che gestiva la discoteca viene richiesta la condanna al risarcimento dei danni poiché si assumeva che la caduta era stata determinata proprio dalla difettosa recinzione (in tronchi di legno, con una altezza di 40-50 cm) che poneva in essere una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione (sez III, sent. n.8128/09) ha ricondotto il fatto dannoso dannoso sotto la precisa fattispecie del danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) “non essendo controverso l’accertamento che il luogo dove avvenne la caduta dei giovani, fosse una pertinenza del locale e frequentato da un numeroso pubblico, onde la omessa predisposizione di una adeguata recinzione, di per sé poneva in essere l’imputazione della responsabilità oggettiva in relazione al possibile verificarsi di un danno cagionato dalla cosa (cfr. Cass. 20 ottobre n.20317, 10 marzo 2005 n.5326).
Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell’art. 2051 non è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa (ma tale circostanza sussiste posto che l’altezza della recinzione era notevolmente inferiore al chiesto dal regolamento locale) e che il soggetto convenuto (qui il gestore del locale notturno) abbia per il rapporto con la cosa
l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi (cfr. Cass. 1999 n.6121) è invece sufficiente che sussista un nesso deterministico tra la cosa e l’evento di danno, nesso che in relazione alla particolare natura del fatto dannoso (qui la caduta con lesioni gravi per l’urto dei corpi contro un riparo inidoneo) si qualifica per il determinismo causale delle regole codificate nel codice penale (art. 40 e 41). Nel caso di specie dunque, da un lato incombeva al custode l’onere della prova del caso fortuito o della condotta umana intervenuta come causa esclusiva o come concausa nel processo obbiettivo dell’evento dannoso, ad alla parte lesa la prova dell’esistenza di un nesso causale tra la cosa e la caduta nel precipizio”.
Viene censurata la motivazione data dalla Corte territoriale che “… non appare aderente ai principi di diritto come sopra richiamati, poiché considera come causa estrinseca ad eccezionale il diverbio tra i giovani, mentre si tratta all’evidenza di una concausa, contestuale alla situazione di pericolo, con l’effetto di aggravamento del danno, poiché la omessa predisposizione di una misura di sicurezza ha reso inevitabile la caduta dei corpi che altrimenti avrebbero trovato un adeguato riparo. Né una colluttazione conseguente a diverbio all’uscita di un locale notturno costituisce evento imprevedibile“.

