Sì al ricongiungimento familiare a chi ha il coniuge in attesa della cittadinanza
Da oggi l’immigrato può ottenere il ricongiungimento familiare allorché il coniuge si trovi in Italia in virtù di permesso di soggiorno rilasciato in attesa della cittadinanza.
La Corte di Cassazione (sentenza n.12680/09) ha ribadito l’interpretazione estensiva dell’art. 28 D. Lgs. n.286/98 data dalla sentenza n.1714/01, ulteriormente confortata in sede giurisprudenziale dalla successiva ordinanza n.8582/08 e, in sede normativa dall’art. 11 D.P.R. n.394/99 poi confermato nel testo del DP.R. n.334/04 che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza. Ciò in “considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l’identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari … con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l’art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno”.
Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall’art. 28, comma 1, D. Lgs. n.286/98, può essere utilizzato come quelli per lavoro subordinato o autonomo, per le altre attività consentite (art 6, comma 1, D. L.gs. n.286/98) e permette inoltre l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicché, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza n.1714/01, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (segnatamente art. 2 e 3 ).

