Sicurezza sul lavoro e distribuzione gerarchica della responsabilità: anche il caposquadra può essere “preposto”


In tema di sicurezza sul lavoro, a chi, nella scala gerarchica delle responsabilità, competa la scelta delle modalità esecutive e dei mezzi di protezione per la singola operazione lavorativa?

“Già l’art 6 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 prevedeva come doveri dei lavoratori in materia di sicurezza quello di osservare le norme prescritte dal decreto, nonché le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; di usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro.

E tale precetto è ribadito e rafforzato dalle leggi successive; in particolare l’art. 5 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 precisa che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ad omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Vi è pertanto un livello di responsabilità di base che parte dai singoli lavoratori.

Vi è poi la distribuzione delle responsabilità di sicurezza attraverso la scala gerarchica. Sul punto è corretta … l’affermazione … secondo cui un datore di lavoro, con un’attività aziendale complessa ed estesa, necessariamente opera per deleghe e può frazionare e ripartire queste deleghe nell’organizzazione generale secondo vari gradi di responsabilità.

Costituisce jus receptum che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, e quindi soggettivo (ex plurimis CAss. 14 aprile 2008 n. 9817).

Sia il sistema del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547, sia quello del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevedono una distribuzione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. Preposto può essere anche un caposquadra, quando sia appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di siffatto ruolo (cass. 27 febbraio 1988 n. 2094, Cass. 23 febbraio 1995 n. 2035, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738)”.

Coerentemente con gli enunciati principi la Corte di Cassazione riteneva accertato che il ricorrente ” …fosse stato addestrato allo scopo e nella organizzazione produttiva la società gli avesse attribuito compiti di caposquadra, e cioè di direzione operativa di un gruppo di lavoratori, con poteri di attribuzione di compiti operativi nell’ambito di criteri prefissati, con conseguente responsabilità per gli aspetti necessariamente correlati alla sicurezza delle decisioni operative che assumeva nell’ambito di tutta la squadra, capo compreso”. Ne conseguiva che “avendo egli accettato tale ruolo, per il quale era stato addestrato, la qualifica posseduta di IV livello, che egli assume inadeguata, non può costituire esimente per sottrarsi agli obblighi di sicurezza inerenti al ruolo rivestito”.

(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 15 Dicembre 2008, n.29323)